giovedì 8 settembre 2011

Un divieto illegittimo


Si riporta il testo integrale della mozione concernente il divieto di velocità oltre i 30 km. all'ora a Saronno, che UNIONE ITALIANA ha presentato per essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale:

M O Z I O N E

[ART. 39, COMMA 1., LETT. A) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE]


Al Signor Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale


I sottoscritti Avv. Prof. Pierluigi Gilli, n.q. di Capogruppo, ed il Rag. Pierluigi Bendini, Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare “Unione Italiana”, ai sensi dell’art. 39, comma 1., lett. a) del Regolamento del Consiglio Comunale,
chiedono
che sia inserita nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale per esse-re discussa e sottoposta a votazione con urgenza la seguente

mozione

Oggetto: REVOCA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERA N. 90 DEL 14 APRILE 2011 DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI
 CONSEGUENTI E CONNESSI.

Premesso
i. che la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale, intitolata “provvedimenti di moderazione del traffico. Delimitazione delle aree soggette a velocità limitata. Zone 30”, ha stabilito di delimitare le aree soggette a velocità limitata a 30 km/h e ciò ai sensi del’art. 7 del C.d.S., D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, secondo cui (comma 9) i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (non tutto il comma 9. è riportato nella delibera), ed ha determinato, allo scopo, di suddividere in nove (9) zone il territorio cittadino;
ii. che, di fatto, tale provvedimento di carattere generale ha reso praticamente tutta la città “zona 30”, fatte salve alcune eccezioni (zona industriale ed alcune strade principali), tanto che, per delimitare i confini delle 9 “zone 30”, sono state utilizzate le strade rimaste soggette al limite dei 50 all’ora;
iii. che l’art. 7 del C.d.S, cit., dà competenza alla Giunta Comunale di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (né le une, né le altre sono zone 30), nonché LE ZONE di particolare rilevanza urbanistica, ossia di individuare - perimetrandole - delle eccezioni limitate rispetto al territorio comunale (tant’è che l’art. 7 cit. non considera l’eventualità di delimitare in tal senso tutta una città e letteralmente usa il plurale “zone”);
iv. che l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce, al comma 1.: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”, di tal che, il regime normale, ordinario, esteso a tutt’Italia, della velocità veicolare nelle strade urbane è di 50 km/h;
v. che, stabilito il principio generale, il C.d.S. prevede anche la possibilità di ecce-zione ed il comma 2. dell’art. 142 cit., recita infatti: “2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
vi. che tale facoltà dev’essere esercitata con precisa motivazione a supporto della deroga al criterio generale e secondo le direttive impartite dal Ministro dei Trasporti;
vii. che, invero, il cit. comma 2., seconda parte del predetto art. 142 C.d.S. stabilisce altresì: Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1.”;
viii. che, in logica conseguenza e corretta applicazione ermeneutica:
1) le eccezioni all’art. 142, 1° comma CdS, devono riguardare alcune zone, previamente individuate dalla Giunta Comunale, e non un’intiera città, neppure de facto;
2) i limiti minimi possono essere diminuiti in determinate strade e tratti di stra-da e secondo le direttive del Ministero: strade e tratti di strada non sono assimilabili all’intiero (o pressoché intiero) apparato stradale di una città; in ogni caso, occorre adeguarsi alle direttive del Ministero, gerarchicamente superiore;
3) i provvedimenti derogatòri dei limiti generali ordinari hanno una portata temporale limitata, poiché gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari: si tratta, quindi, di eccezioni, che devono essere rigorosamente motivate caso per caso e non con generiche ragioni di sicurezza o di coerenza con il proprio programma elettorale (come si legge nell’ordinanza de qua);
ix. che l’art. 343 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. prevede limitazioni temporanee di velocità, con riferimento all’art. 142 del C.d.S.: “1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali”, sicché è consentito solo temporaneamente e per occasioni particolari limitare la velocità, poiché l’eccezione rientra nel campo eventi speciali, bisognosi di temporanei provvedimenti ad hoc.
x. che, pertanto, la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Comunale appare affetta dai vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, laddove attribuisce alla Giunta stessa il potere (che non ha) di estendere di fatto e sostanzialmente all’intero territorio cittadino la qualificazione di ZONE di particolare rilevanza urbanistica (anzi: zone 30) come necessario presupposto per l’applicazione del regime delle zone 30.
xi. che, in effetti, nel punto 1. dispositivo della deliberazione in esame, la Giunta dichiara esplicitamente di delimitare le aree soggette a velocità limitata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del C.d.S., così rivelando il vero scopo della deliberazione stessa, che nulla ha a che fare con la norma cui viene messa in relazione: questa parla, infatti, di aree pedonali e zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”;
xii. che il cit. comma 8 è di questo letterale tenore: “zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”;
xiii. che la norma erroneamente invocata parla sempre al plurale di zone che abbiano peculiari caratteristiche, talmente evidenti da richiedere provvedimenti eccezionali;
xiv. che non sono tali interi quartieri della città, ove si ravvisano caratteristiche disomogenee per la destinazione urbanistica (residenziale, commerciale, produttiva, pubblica, ecc.), per il calibro e la conformazione delle strade, per la frequentazione e l’affollamento, sicché, anche se surrettiziamente si è frammentato il territorio cittadino in 9 zone, appare evidente che, di fatto, è la città nel suo complesso ad essere stata unitariamente considerata zona di particolare rilevanza urbanistica;
xv. che siffatta interpretazione inammissibile della normativa ha lo scopo di eludere la norma (il C.d.S.) che, come atto avente forza di legge, è dotato di forza imperativa e non può essere scavalcato da un mero atto amministrativo di organo gerarchicamente inferiore, qual è la Giunta Comunale;
xvi. che le ordinanze dirigenziali del 14 aprile 2011, conseguenti, connesse ed applicative della deliberazione della Giunta Comunale de qua sono inevitabilmente affette dagli stessi vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, poiché danno esecuzione ad una delibera giuntale illegittima e sono prodromici di provvedimenti di carattere generale e non eccezionalmente temporaneo derogativo della legge;
xvii. che, in propòsito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 4 aprile 2011, ha posto princìpi costituzionali precisi in materia di potere di ordinanza (sindacale e/o di competenza dirigenziale, aventi lo stesso effetto) ed ha ribadito che:
1) deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977);
2) in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa;
3) i provvedimenti amministrativi che incidono sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, devono essere conformi all’ordinamento superiore. Infatti, la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge (art. 23 Cost.);
4) la mera discrezionalità amministrativa (politico-amministrativa) slegata dalla gerarchia delle norme vìola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un àmbito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge (nel caso di specie, il Codice della Strada);
xviii. che la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale, intitolata “provvedimenti di moderazione del traffico. Delimitazione delle aree soggette a velocità limitata. Zone 30” ha dunque invaso il campo delle competenze e delle attribuzioni di altri organi, il Parlamento e la riserva di legge;
xix. che le leggi sono provvedimenti di carattere generale, come il Codice della Strada, di tal che, se ogni Comune fosse libero di imporre le proprie regole, avremmo in Italia non una disciplina stradale coerente ed unitaria, ma una giungla normativo-municipale irrazionale e scoordinata; più di 8.100 ordinamenti speciali (tanti sono i Comuni italiani), con infinite varianti sui limiti di velocità;
xx. che, sulla base della deliberazione de qua e dei provvedimenti dirigenziali attuativi sono state elevate contravvenzioni a carico di cittadini che, alla guida dei loro autoveicoli, hanno superato la velocità di km. 30 orari (più il 5% di tolleranza), laddove il limite sarebbe dovuto essere quello ordinario per le strade urbane stabilito dall’art. 142, 1° com. del Codice della Strada in 50 km. orari;

considerato

che è doveroso per ogni organo amministrativo provvedere senza indugio a revocare e/o emendare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti affetti da illegittimità, u-nitamente a tutti gli atti conseguenti e connessi;

ciò premesso

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. (………………………), espressi nei modi di legge, astenuti i Signori ………………………., contrari i Signori …………………………………….. su n. .. (………………….) Consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. di approvare il testo della presente mozione, come da paragrafi i.-xx. della premessa e, conseguentemente, di impegnare il Sindaco e la Giunta Municipale, ciascuno nelle rispettive competenze, a tradurre il testo della presente mozione in una deliberazione della Giunta Comunale di revoca della delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data odierna;
2. di impegnare il Sindaco, la Giunta Municipale, il Dirigente della Polizia Locale ed ogni funzionario aventene competenza, ciascuno nelle rispettive attribuzioni e con appòsiti provvedimenti, a revocare ed annullare, in sede di autotutela, i processi verbali di contestazione di contravvenzione al limite di velocità di 30 km. orari (più 5% di tolleranza) redatti nei confronti di chiunque durante la vigenza della delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi, nonché di dichiarare nulle e/o annullare le sanzioni pecuniarie connesse e l’eventuale decurtazione dei punti dalla patente, disponendo la restituzione agli aventi diritto delle sanzioni già pagate, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data odierna;
3. di impegnare il Sindaco, la Giunta Municipale, con l’ausilio della Commis-sione Territorio, a presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione avente ad oggetto l’istituzione nel Comune di Saronno di alcune ben circoscritte “Zone 30”, in cui il limite di velocità per i veicoli sia fissato a 30 km. all’ora esclusivamente nei pressi di luoghi sensibili, come (ma non tassativamente) scuole, asili d’infanzia, chiese, ospedale, municipio, cimiteri, centri sportivi e limitatamente agli orari ritenuti più utili per la migliore sicurezza della popolazione;
4. di dare comunicazione della presente mozione ai Cittadini mediante pubblicazione sulla stampa comunale e sul sito istituzionale del Comune entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data odierna.

Successivamente, con voti favorevoli n. (………………………), espressi nei modi di legge, astenuti i Signori ………………………., contrari i Signori …………………………………….. su n. .. (………………….) Consiglieri presenti,

il Consiglio Comunale

5. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del cit. D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per evidenti motivi d’urgenza.
Con ossequio.
Saronno, li 1° settembre 2011.


Avv. Prof. Pierluigi Gilli
Capogruppo di “Unione Italiana”


Rag. Pierluigi Bendini
Consigliere Comunale di “Unione Italiana”


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