sabato 30 aprile 2011

Omaggio al Beato Giovanni Paolo II

Ora pro nobis, beatissime Pater!

giovedì 28 aprile 2011

Ipse dixit (7)


“Non abbiamo dubbi: scegliamo la Pace, la ricerca della convivenza civile e di una società più giusta, nella legalità, nel rispetto, per la dignità di ogni uomo”.
(Conclusione del discorso del Sindaco di Saronno il 25 aprile 2011,

Glossa: condivido pienamente; il discorso, però, è omissivo del ricordo di quanti hanno dato la loro vita per le missioni di pace in cui è coinvolto il nostro Paese:  sono decine di militari. 
Meritavano una menzione anche loro, impegnati per la libertà di altri popoli lontani e sofferenti. 
Ricordiamoli adesso, in concomitanza con il  25 aprile: libertà senza colori, di tutti gli Italiani, nel ricordo di quanto è costata a chi ce l'ha restituita.

mercoledì 27 aprile 2011

Ricami (39): i giochi del grande timoniere


Archiviata la pausa pasquale, ritorniamo su argomenti di viva importanza per la nostra città, quelli che la deludente Amministrazione, stitica in provvedimenti concreti, offre alla nostra riflessione.
Il Sindaco, la scorsa settimana, con alcune esternazioni, ha rivelato quali siano i capisaldi della sua azione ed i princìpi fondamentali cui Egli la ispira.
Con seccata sintesi – di cui ha il dono quand’è in imbarazzo (altrimenti è presto preso da una torrenziale tendenza omiletica) – ci ha indicato che:
1) L’Amministrazione è un giocattolo;
2) Il dissenso verso le Sue scelte non è comprensibile;
3) L’apparato comunale, al suo servizio, è infallibile.
Esaminiamo partitamente codesti Alti Pensieri.
1) Secondo la Sua Elevata Opinione, i miei interventi sarebbero dettati dalla circostanza che io non mi sarei ancora rassegnato ad aver perso il giocattolo, scil. l’incarico di Sindaco, sicché parlo a vanvera, null’altro avendo da fare.
Per l’attuale primo cittadino, dunque, il ruolo istituzionale è un giocattolo? È questo il Suo concetto dell’incarico?
Ne avevamo il dubbio, da come sta riducendo la città, ad un immenso plastico di trenini Märklin e di costruzioni Lego, con le nove zone, un 30 di qui, un 50 di là, una dadolata di cartelli di cartone dappertutto, qualche multanova in agguato.
Leggerezza e superficialità impressionanti di chi ci dovrebbe governare, che - per denigrare chi l’ha preceduto - non esita a farsi beffe di un ruolo pubblico istituzionale che travalica la persona che lo ricopre pro tempore.
Il Sindaco, infatti, non ha ancora capito che io sono tuttora Consigliere Comunale, eletto da un buon numero di Saronnesi, i quali mi hanno dato il compito di rappresentarli. Proprio in tale veste, è mio dovere – prima che mio diritto – esprimermi sulle decisioni dell’Amministrazione, sia quando le approvi (purtroppo succede sempre più raramente), sia quando le contrasti.
Quindi, se di giocattolo Egli vuole maldestramente chiacchierare, un giocattolo, un giocattolino io ce l’ho ancora, per volontà dei Saronnesi, a nome dei quali sono titolato per intervenire legittimamente nella vita pubblica. 
Ma Lui, il grande Giocoliere, lo sa che i Consiglieri Comunali hanno diritto di parola?
2) Ne consegue che il nostro Reggente nemmeno conosce l’abc istituzionale e, dietro l’apparenza di volere partecipazione e confronto, proclamata un giorno sì e un giorno sì, cela fastidio per chi osa dissentire: ci vorrebbe tutti ai giardinetti ad ammazzare il tempo; innocui, sorridenti, convertiti e plaudenti Consiglieri Comunali di opposizione, tirati fuori solo per le grandi occasioni, da esibire come inutili soprammobili.
Com’è democratico il Sindaco; ai “miei” tempi, insieme ai suoi compagni e sodali, mi dava del Napoleone; oggi, con il giocattolo tra le Sue mani, Lui si comporta da Napoleone al cubo.
Erano divertenti, innocenti sarcasmi, con cui l’allora composita minoranza si trastullava, null’altro da avendo da proporre e da opporre.
Oggi, invece, la maggioranza per caso si è trovata di fronte un’opposizione competente che fa davvero il suo mestiere: interpellanze, interrogazioni, mozioni, interventi in Consiglio Comunale e sui mezzi di comunicazione; addirittura proposte alternative e correttive; addirittura (mai successo!) emendamenti al bilancio comunale! 
Insomma, un’opposizione che non si limita a dire di no, che non fa mancare il numero legale, che partecipa alle Commissioni, che sottolinea l’impreparazione della provvisoria maggioranza, che rileva i macroscopi errori nelle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e le fa ritirare.
Tra i Reggitori, dopo la sorpresa (confidavano che la minoranza se ne stesse quatta quatta con la coda tra le gambe), l’irritazione sempre più nervosa, unita a massicce dosi di arroganza e di senso di congenita superiorità; avanti con la propaganda, con l’educazione popolare, con il polverone dei 30 all’ora, senza andare troppo per il sottile (ci sono già le polveri, di sottile), così da annebbiare il vuoto di un anno di improduttiva attività amministrativa, distintasi solo per una tettoia per biciclette municipali, riduzione dei contributi agli anziani, riduzione delle corse del trasporto pubblico, l'abolizione della nuova caserma della Guardia di Finanza in cambio di un inutile trasloco di uffici già funzionanti…
Naturalmente, a corollario, gli altri – che non hanno fatto niente in dieci annidevono solo star zitti!
Alla lunga (ma quanto??) i Saronnesi impareranno, si educheranno e magnificheranno i risultati di una politica amministrativa così saggia, illuminata e progressista.
Nel frattempo, non disturbate il manovratore, zitti e a cuccia; il dissenso è sbagliato, non è tollerabile; la comprensione va riservata solo ai bisognosi, a chi è in preda al disagio, massime quello giovanile.
3) L’Amministrazione non sbaglia mai, per definitionem: pensosa, impartisce gl’indirizzi all’apparato comunale, che – come un suo uomo, con disciplina da quadrato militare – s’ingegna a dare esecuzione alle direttive sindacali-assessorili e sforna provvedimenti. Con quale costrutto, non si sa, soprattutto quando si vuole l’impossibile (quante delibere sono state ritirate…).
I funzionari sono diventati organici all’Amministrazione e, siccome questa è infallibile, sono infallibili anche loro.
Non abbiamo la pretesa che le nostre lunghe ed articolate riflessioni sulla legittimità delle ordinanze sui 30 all’ora siano state lette a Palazzo: in quanto provenienti da noi, il Sindaco non capisce la nostra opposizione; già, non capisce, non comprende come il Suo giocattolo non piaccia; in fondo, si tratta di una bazzecola, della modifica surrettizia del codice della strada da parte di un singolo Comune… Ma lo scopo è nobile, alto, educativo: quindi, che problema c’è? Chi è contro, sbaglia.
Purtroppo, da anni, è stato abolito l’organo di controllo degli atti dei Comuni, l’O.RE.CO.; tuttavia, anche se è molto più complicato, i controlli sussistono ancora.
Ci perdonerà il Timoniere, ci perdoneranno i suoi compagni con l’apparato comunale se noi tapini all’opposizione oseremo chiedere a chi di competenza il riesame di siffatte ordinanze?
Come si vede, il Giocoliere ci ha regalato altri giocattoli.
Per sé, Egli ne ha una ricca collezione, che avrebbe volentieri sfoggiato nella ahilui troppo breve comparsata televisiva sul TG1 RAI: Saronno paese (sic!) dei 30 a reti unificate?
A presto notizie.

lunedì 25 aprile 2011

Oltre l'argento

Un'insperata giornata di sole tra le cime innevate, con l'aria frizzantina e una luce abbacinante e tersa, felice sfondo per il compimento di ventisei anni di vita comune con mia moglie. Ci facciamo gli auguri: oltre l'argento dei cinque lustri, speriamo di goderci insieme altre tappe della nostra esistenza. Il Cielo ci accompagni!

sabato 23 aprile 2011

Santa Pasqua

Lampi (12): rétro?


Di origini, io sono e mi sento democratico-cristiano (o, se si preferisce, democristiano) e non mi turbo, né mi offendo se mi si definisce tale; anzi, mi fa piacere.
Più o meno credo che lo stesso accada per un socialista, per un socialdemocratico, per un liberale, per un repubblicano, per un radicale.
C’è un’eccezione: dare del comunista, oggi, o mostrare la falce e il martello provoca reazioni scomposte in quelli che ne sono i discendenti ed eredi:  anche alla lunga, anche se hanno cambiato simbolo, nome, colore; anche se – seppur tardivamente e quando ormai è sparito da più di vent’anni – oggi criticano il regime sovietico o lo disconoscono, guai a ricordar loro da dove vengono.
Pentiti, puliti, ripuliti, risciacquati, stemperati, sbiaditi come si vuole, ma pur sempre un’origine ce l’avranno, no? O sono figli di nessuno? Non credo proprio.
Perché vergognarsene? Perché sentirsi “provocati”? Già il solo dirlo fa ritornare alle “provocazioni” dei bei tempi bolscevichi, quando chi non era allineato era un provocatore o un sabotatore…
Non mi pare che oggi chi dissente dal verbo “democratico” di sinistra sia trattato meglio dei provocatori d’antan… Il dissenso è, nel migliore dei casi, commiserato…
Di nazi-fascisti non occorre che parli: basta la parola, la deprecazione è giustamente automatica.
Il  lupo perde il pelo…  L’albero si riconosce dai frutti…
Di certo, io sono rétro.

venerdì 22 aprile 2011

Venerdì Santo


Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.
O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti !
Quae moerébat et dolébat,
pia mater, cum vidébat
nati poenas íncliti.
Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si vidéret
in tanto supplício?
Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio ?
Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.
Vidit suum dulcem natum
moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.
Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.
Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.
Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.
Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.
Fac me vere tecum flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.
Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociáre
in planctu desídero.
Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.
Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.
Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.
Flammis ne urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.
Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória. Amen

giovedì 21 aprile 2011

2764 ab Urbe condita

Lampi (11): divieto di dissenso


Rientrato a Saronno, ho letto le esternazioni sindacali sui 30 all'ora e sulle mie osservazioni.
Oggi è il giovedì santo: non voglio turbare le pie e devote atmosfere prepasquali, sicché rinvio volontieri di qualche giorno un mio articolato commento.
L'argomento è tabù... 
Nella città dei divieti, ora compare anche il divieto di dissenso
Ma lunedì è il 25 aprile, il giorno della libertà.
Ne parleremo...

domenica 17 aprile 2011

Domenica delle Palme


Gesù entra in Gerusalemme tra la folla in tripudio, che agita rami di palma
Osanna al figlio di David!
Pochi giorni dopo, la Passione, la Crocifissione, la Morte, la Resurrezione. 
Settimana fatale, fondamento della Fede.
Oggi, domenica delle palme, S. Messa nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma: il privilegio dell'Eucaristia con l'estasi di Santa Teresa, del Bernini, sotto gli occhi. Officianti i Padri Carmelitani scalzi.
Domenica di viaggio per l'Urbe e di inconsueta conclusione, nello splendore del barocco romano.
Buona, santa settimana.

sabato 16 aprile 2011

Buon compleanno a Benedetto XVI



U B I    P E T R U S,   I B I    E C C L E S I A
Lunga vita al Santo Padre Benedetto XVI!

La fantasia al potere? Ancora sui 30


Sabato di riflessione e di studio; preparandomi ad assentarmi da Saronno per impegni didattici, in un ritaglio di tempo ho letto sia le ordinanze dirigenziali rigurdanti le c.d. zone trenta, sia la relativa delibera della Giunta Municipale, sia alcune dichiarazioni del nostro staff reggitore.
La fantasia è al potere a Saronno: con la fantasia tutto si può, anche piegare la realtà alla dimensione dei sogni, anche dire e disdire nello stesso tempo.
Con ordine.
Inizia il Sig. Sindaco con l’annuncio che “riguardo alla viabilità, è giunto in comune anche un assegno da 66mila euro che arrivano dalla liquidazione della Groane e Trasporti spa di cui Saronno aveva alcune quote. «Soldi che vorremmo usare proprio per la mobilità – conclude Porro -, magari per l’attuazione del progetto dei 30 all’ora»”.
Ottimo: 66.000 € per i 30 all’ora, non per sostenere il trasporto pubblico (almeno quest’anno), visto che sono diminuiti i contributi regionali;  l’Amministrazione ecologista che più ecologista non si può è la prima a tenere in non cale il suo proprio decalogo; il precetto n. 6 consiglia: “ limitare l'uso dell'auto privata ai soli casi di estrema necessità spostandosi, quando possibile, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici” .
Per poter usare i mezzi pubblici, il presupposto necessario è che questi ci siano, siano agevoli, frequenti e diffusi. Ma il Signor Sindaco ci comunica che si dovranno ridurre le corse, soprattutto quelle pomeridiane.
Un bel segnale di palese contraddizione.
Ma il pezzo forte sono le 4 ordinanze-fotocopia del Dirigente ad interim della Polizia Locale, esecutive della volontà dell’Amministrazione circa i 30 km all’ora e della delibera n. 90 del 14 aprile 2010  dell’ìnclita Giunta Municipale. 
Con questa deliberazione, si stabilisce di delimitare le aree soggette a velocità limitata a 30 km/h e ciò ai sensi del’art. 7 del C.d.S., D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, secondo cui  (comma 9, non 8 come erroneamente speicificato nelle ordinanze dirigenziali) i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (si noti: non tutto il comma 9. è riportato nella delibera).
Si dice, inoltre, che le zone 9, 3, 4 e 5 saranno ambiti iniziali di delimitazione delle “zone 30”: quindi in queste l’esperimento è già in atto; per le altre 5 zone, si attenderà.
La tecnica compilatoria della delibera giuntale e delle ordinanze dirigenziali è un capolavoro di fantasia e di elusione.
Con la caparbia degna di miglior causa, che cosa fa la nostra eccelsa (ma pur sempre provvisoria Amministrazione? Finge di dividere in 9 zone il territorio cittadino e non dice esplicitamente che praticamente tutta la città è zona 30, fatte salve alcune eccezioni (zona industriale ed alcune strade principali). Anzi, quali confini delle 9 zone 30, utilizza, appunto, le strade che saranno soggette al limite dei 50 all’ora.
In questo modo, credono i nostri superni reggitori di avere raggiunto la quadratura del circolo: 9 zone ufficiali a 30, senza il coraggio di proclamare tutta la città zona 30.
Come mai? Non dovrebbero forse essere orgogliosi di avere raggiunto il loro scopo? Perché, dunque, questa circospetto (e sospetto) sminuzzamento della città?
Per eludere l’ordinamento, a me pare.
L’art. 7 del C.d.S, infatti, dà competenza alla Giunta di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (né le une, né le altre sono zone 30!!) nonché LE ZONE di particolare rilevanza urbanistica. Delimitare significa perimetrare, dare dei confini, fare delle eccezioni limitate rispetto al territorio comunale.
L’art. 7 cit., quindi, NON CONSIDERA nemmeno l’eventualità di delimitare in tal senso tutta una città: per questo usa il plurale (zone)!
Ed invero l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce, al comma 1.: “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.
Quindi, il regime normale, ordinario, esteso a tutt’Italia, della velocità veicolare nelle strade urbane è di 50 km/h.
Stabilito il principio generale, il C.d.S. prevede anche la possibilità di eccezione; il comma 2. dell’art. cit., recita: “2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”
Questa facoltà, dunque, dev’essere esercitata con precisa motivazione a supporto della deroga al criterio generale e secondo le direttive impartite dal Ministro dei Trasporti.
Prosegue il cit. comma, seconda parte: “Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1.”.

 Ne consegue, con una lettura neutra, che:
1)      le eccezioni all’art. 142, 1° comma, devono riguardare alcune zone, previamente individuate dalla Giunta Comunale, e non un’intiera città;
2)      i limiti minimi possono essere diminuiti in determinate strade e tratti di strada e secondo le direttive del Ministero:  strade e  tratti di strada non sono assimilabili all’intiero (o pressoché intiero) apparato stradale di una città; in ogni caso, occorre adeguarsi alle direttive del Ministero, gerarchicamente superiore: le ha chieste il Comune al Ministero?;
3)      i provvedimenti derogatori dei limiti generali ordinari hanno una portata temporale limitata, poiché gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari: si tratta, quindi, di eccezioni, che devono essere rigorosamente motivate caso per caso e non con generiche ragioni di sicurezza o di coerenza con il proprio programma elettorale. Se così non fosse, che cos’altro significherebbe la norma appena riportata?
Ma v’è di più. L’art. 343 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. prevede limitazioni temporanee di velocità, con riferimento all’art. 142 del C.d.S.: “1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali”.
Pertanto, è consentito solo temporaneamente e per occasioni particolari limitare la velocità: ciò significa che l’eccezione rientra nel campo eventi speciali, bisognosi di temporanei provvedimenti ad hoc.

Da tutto ciò, traggo provvisoriamente (e con riserva di ulteriori approfondimenti) la conseguenza che:
a)      la delibera n. 90 del 14 aprile 2010  della Giunta Comunale è affetta dai vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, laddove attribuisce alla Giunta stessa il potere (che non ha) di estendere di fatto e sostanzialmente all’intero territorio cittadino la qualificazione di ZONE di particolare rilevanza urbanistica  (anzi: zone 30!) come necessario presupposto per l’applicazione del regime delle zone 30. Di più, nel punto 1. dispositivo della deliberazione in esame, la Giunta dice esplicitamente di delimitare le aree soggette a velocità limitata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del C.d.S., così rivelando il vero scopo della deliberazione stessa, che nulla ha a che fare con la norma cui viene messa in relazione: questa parla, infatti, di aree pedonali e zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. Il comma 8., secondo periodo, è di questo letterale tenore:  zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.  Come si vede, si parla sempre al plurale di zone che abbiano peculiari caratteristiche, talmente evidenti da richiedere provvedimenti eccezionali: sono tali interi quartieri della città, ove si ravvisano caratteristiche disomogenee  per la destinazione urbanistica (residenziale, commerciale, produttiva, pubblica, ecc.), per il calibro e la conformazione delle strade, per la frequentazione e l’affollamento? A nulla vale che, con ingenua furbizia, si sia frammentato il territorio cittadino in 9 zone: di fatto, è la città nel suo complesso ad essere stata unitariamente considerata zona di particolare rilevanza urbanistica; è di tutta evidenza che, con questo espediente, si sia voluto eludere la norma (il C.d.S.) che, come atto avente forza di legge, è dotato di forza imperativa e non può essere scavalcato da un mero atto amministrativo di organo gerarchicamente inferiore, qual è la Giunta Comunale. Forse la nostra illuminata Amministrazione si è rivestita dei panni del legislatore e crede di poter superare il Parlamento…;
b)      le ordinanze dirigenziali del 14 aprile sono pure affette dagli stessi vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, poiché danno esecuzione ad una delibera giuntale illegittima e sono prodromici di provvedimenti di carattere generale e non eccezionalmente temporaneo  derogativo della legge.
In propòsito, non va sottaciuto che la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 115 del 4 aprile 2011, ha posto princìpi costituzionali precisi in materia di potere di ordinanza (sindacale, ma estensibile alle ordinanze oggi di competenza dirigenziale, ma aventi lo stesso effetto) ed ha ribadito che:
1)      deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977);
2)      in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa;
3)      i provvedimenti amministrativi che incidono sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, devono essere conformi all’ordinamento superiore. Infatti, la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge (art. 23;
4)      la mera discrezionalità amministrativa (politico-amministrativa) slegata dalla gerarchia delle norme viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge (nel nostro caso, il Codice della Strada).

Alla luce di quanto sopra, il giudizio sul comportamento della provvisoria Amministrazione saronnese (che, però, si ritiene eterna e munita di còmpiti missionari) non può essere che negativo, sia sul piano della legittimità degli atti – che appaiono furbeschi: infatti, come mai non risultano, almeno per quanto io ne sappia, esempi di città italiane de facto sottoposti interamente al regine della zona 30? -, sia sul piano politico: si tratta di una battaglia puramente ideologica, nata su presupposti emergenziali (l’inquinamento) e rapidamente trasformatasi un giudizio di Dio con altre motivazioni (la sicurezza stradale, la gradevolezza della vivibilità, la mobilità sostenibile, la ciclabilità ed altri paroloni inconsistenti): i Reggenti, per compiacersi della loro capricciosa volontà di svolte epocali, non hanno esitato a piegare inammissibilmente le leggi ai loro intendimenti; un uso spregiudicato del potere, sordo al comune sentire dei cittadini manifestatosi con enorme ampiezza; addirittura, invadendo il campo delle competenze e delle attribuzioni di altri organi, che hanno peraltro un fondamento logico: le leggi sono provvedimenti di carattere generale; tale è il Codice della Strada; se ogni Comune fosse libero di imporre le proprie regole, avremmo in Italia una giungla normativo-municipale irrazionale e scoordinata; più di 8.100 ordinamenti speciali (tanti sono i Comuni italiani), con infinite varianti sui limiti di velocità.
A questo punto, da come si sono messe le cose, è evidente come questa autoreferenziale Amministrazione sia arrivata – per sua compiaciuta volontà – al punto di non ritorno; escludo a priori che avrà il coraggio, in sede di autotutela, di rimediare ai clamorosi errori compiuti, anzi, si arroccherà e con (se possibile) maggiore arroganza contrasterà le obiezioni dei Saronnesi, facendosi beffe della legalità (quella che, in Parlamento, difendono a parole recitando gli articoli della Costituzione per fare ostruzionismo)
Non c’è molto tempo: bisogna raccogliere le idee e rivolgersi a chi ha il potere (legittimo!) di intervenire contro queste mica tanto allegre scorribande amministrative.
Pensiamoci, con rapidità; lasciamo la fantasia agli altri; personalmente, preferisco affidarmi al rispetto formale e sostanziale delle norme che reggono il Paese; in buona compagnia, gl’insegnamenti della Corte Costituzionale.
Ne riparleremo.
Buona domenica.

giovedì 14 aprile 2011

Lampi (10): fine purtroppo provvisoria



Cessa con domani, 15 aprile, la vigenza del divieto di superare la velocità di 30 km all'ora sulle strade urbane di Saronno, grazioso cadeau dei nostri illuminati provvisori reggitori.
Purtroppo, pare che - ben presto -, quantomeno a titolo di sperimentazione, il divieto sarà reso definitivo: già annunziate, con sadico compiacimento, le grandi manovre preparatorie.
Sentirsi inermi cavie nelle mani dei capricci di improvvisati educatori di spiccata autoreferenzialità non è per niente bello; incomincia a montare il timore che di ben altri esperimenti i Saronnesi saranno vittime (naturalmente a causa della loro dura cervice di  popolaccio prepotente).
I sarcasmi, la satira, i mugugni, le lamentele - come la civile sopportazione - non bastano più, quando i pre-potenti tacciano gli altri di prepotenza.
Se il comune sentire sarà ripudiato ancora sordamente dal corrucciato volto dei novelli maestrini (che si prendono sul serio!), confidiamo che ci sia un Giudice a Berlino: sedere nel Palazzo Municipale non significa ancora potersi baloccare all'infinito.
Come diceva l'insuperabile Totò: ogni limite ha una pazienza... 

Ipse dixit (6)


"Partiremo con un quartiere in via sperimentale, per verificare i problemi logistici, poi sarà esteso a tutta la città"
(Assessore Giuseppe Campilongo

Chiosa: l'esperimento in un quartiere è legalmente sostenibile. L'estensione a tutta la città no. Le norme sono chiare, sicuramente meno confuse (una tantum) degli strateghi degli esperimenti, con cui ci hanno già inflitto un paio di mesi di anticipata quaresima con la scusa di funamboleschi benefici scientifici e dell'emergenza inquinamento. Vedremo se, in carenza di cotanta motivazione, s'inventeranno il giure di rito saronnese...  Un giure fantastico ed onirico, incompatibile con l'ordinamento vero che regge la Repubblica italiana. Attendiamo il promesso (o minacciato?) provvedimento con la carta bollata pronta per l'uso.


martedì 12 aprile 2011

Alla Consulta la mediazione civile obbligatoria


La notizia del giorno: il Tar Lazio, sezione I, rinvia la mediazione civile e commerciale obbligatoria alla Corte Costituzionale.
12.4.2011
" P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:
1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 (...)
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Siamo alle solite... 
Per un verso o per l'altro, ogni riforma deve passare dalla Consulta... 
Riuscirà mai, questo benedetto Paese, a riformarsi?
Siamo vittime del cavillo, dell'arzigògolo, del barocchismo più sfrenato.
Amen.