martedì 13 settembre 2011

Lampi (19): invasioni barbariche in vista?


Su un noto settimanale leggiamo: “Incontro tra Comune e proprietà – Area Isotta Fraschini: progetto da 180 milioni e 500 posti di lavoro”.
Notizia sicuramente golosa e tentatrice per le Amministrazioni Comunali assetate di nuove entrate; ma anche prematura, benché da tenere d’occhio con molta attenzione.
Dopo indignati fiumi di inchiostro e di ispirate parole dell’attuale, provvisoria, ìnclita maggioranza contro la cementificazione e la speculazione, attendiamo prove di coerenza: pare che la proprietà sia bresciana; invasioni barbariche (non quelle di Daria Bignardi) e baratti  in vista?
Vedarèmm.

lunedì 12 settembre 2011

Lampi (18): trasparenza a Saronno Servizi


Molto significativo il comunicato-stampa del Partito Socialista, componente della maggioranza, con un Assessore nella Giunta, in merito a Saronno Servizi.
Con toni inequivocabili ed articolati, l'alleato chiosa che "in questi giorni tengono campo sulla stampa locale dichiarazioni del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio sul passato recente e sul futuro della Saronno Servizi, che scambiano ragionamenti personali per fatti"; ed invero: "nel concreto le dimissioni dei tre membri del CdA poco hanno a che vedere con i costi della politica, considerato che gli emolumenti dei membri del CdA erano già stati tagliati dalla nuova amministrazione".
Be', se Loro - che della maggioranza fanno parte e che, tranne qualche scivolone sulle lingue neo-romanze, ne sono componente autorevole - smentiscono le favolette delle foglie di fico e rappresentano pubblicamente ben altre realtà, fatte di liti, divisioni, sgambetti, che dovremmo dire noi, all'opposizione?
Il Re è nudo, non ci intrattenga con chiacchiere pudìche, non richiami misticamente a destini partecipati; dica la verità, con il suo pio Assessore: a Saronno Servizi hanno perso un anno e si avviano a disperdere i frutti di una stabilità durata undici anni, quelli serviti a rendere Saronno Servizi un'azienda seria ed affidabile.
Lo sanno anche i Socialisti, che invocano trasparenza...  
Nubi di vendetta all'orizzonte?

sabato 10 settembre 2011

Ricami (51): aree vaste come i sigari di Giolitti


Secondo il disegno di legge costituzionale del Governo (di cui il principale ispiratore sembra essere l’imaginifico ministro Calderoli, l’ideatore del porcellum, l’attuale sistema elettorale di Camera e Senato), molto probabilmente condiviso strumentalmente anche dall’opposizione, le Province saranno abolite e le Regioni, cui saranno trasferite le funzioni provinciali, provvederanno a istituire“associazioni fra Comuni per il governo di aree vaste, definendone gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale”.
Avremo, così, il probabile battesimo di una pluralità di aree vaste, fatte apposta per accontentare l’inesausto campanilismo italico: se ci sarà l’area vasta di Gorgonzola e dintorni, come negare un’area vasta anche alle Cinque Terre o alle Lande Chianine? Impossibile non distinguere l’area vasta di Frabosa Soprana da quella di Frabosa Sottana, per non parlare dei Paesi di Forlimpopoli e della Comunità Basso-eporediese, che è notoriamente cosa diversa da quella Alto-eporediese; saranno accontate le Terre di Mezzo del Lago di Varano e pure la Magnifica Contea di Bormio e Valli. E l’area vasta dei Comuni della mela annurca?
Disgustoso. Ma almeno rivelatore delle vere intenzioni di questi falsi riformisti, unanimi conservatori delle caste; ora sappiamo che cosa ci aspetta e comprendiamo di quali furbizie sia capace la classe politica che dovrebbe rappresentarci ed invece pensa solo alla sua perpetuazione.
Le “aree vaste” sono un’ingiuria al buon senso ed alla bella lingua del sì.
Oggi come oggi, perlomeno in Lombardia, la Regione ha una propria sede distaccata in ogni capoluogo di Provincia: basterebbe ed avanzerebbe una volta abolite le Province. Ma abolite davvero.
Altrimenti, continueranno le duplicazioni, con fantasiosi ed improbabili nomi nuovi. La fantasia non ha confini, la decenza sì.
E intanto la Sicilia del trasformista-milazziano Lombardo, regione a statuto speciale, ci stupisce un’altra volta: sta già programmando la nascita di altre due “province regionali”, di cui si sente un prorompente bisogno. Prove di “federalismo”?
L’accorpamento dei Comuni minori, invece, è sparito dall’agenda; si parla di “unioni di comuni” per la gestione di servizi in modo pluricomunale; è già previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, con ben scarsi risultati (se il buongiorno si vede dal mattino…). Idem per le città metropolitane, fiume carsico che compare e scompare ad intermittenza e secondo le convenienze politiche.
Salvati, dunque, migliaia di mini-Comuni, anche Mortirone (LC) e Pedesina (SO), Comuni di 30-35 abitanti, meno degli abitanti di una scala di un modesto condominio: con tanto di Municipio, Sindaco, Giunta, Consiglio, gonfalone, fascia tricolore.
Robe da matti. Nemmeno al tempo delle Signorie e dei Principati.
Solo la Francia ci batte: contro i nostri 8.100 Comuni, ne ha ben 36.000 e, inoltre, tra Comune e Dipartimento (le nostre province), c’è un altro ente territoriale intermedio, il Cantone: copiamo questo bell’esempio!
Suddivisioni risalenti all’epoca napoleonica, quando le strade erano poche, si viaggiava a piedi o a cavallo. Oggi anche in Italia, in treno, da Milano a Roma bastano 3 ore…
Il mondo cambia, gli enti territoriali no; al massimo, una spolveratina al nome: “aree vaste” (orribile, tra l’altro). Immaginiamo quando ci presenteranno il “Coordinatore dell’Area Vasta”, il Presidente dell’Organo Rappresentativo dell’Area Vasta, il Componente dell’Organo Rappresentativo dell’Area Vasta, il Comitato Direttivo dell’Area Vasta, il Commissario alle politiche per le strade vaste dell’Area Vasta e così via, il Cancelliere Generale dell’Area Vasta!
Todos caballeros per l’italica, impenitente, fervida fantasia di politicanti bizantini; come diceva il cinico (ma lucido) Giovanni Giolitti: un sigaro e una croce di cavaliere non la si nega a nessuno.
Ora non si negherà a nessuno un’area vasta… 
Vuoi mettere come se la prenderebbero i Comuni del Ripatransonese o del Nolano sud-orientale? E quello di Furore e fiordo? O del Medio Velino Bruzio-Reatino?
Da vergognarsi.
Che sia il caso di reagire?


giovedì 8 settembre 2011

Un divieto illegittimo


Si riporta il testo integrale della mozione concernente il divieto di velocità oltre i 30 km. all'ora a Saronno, che UNIONE ITALIANA ha presentato per essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale:

M O Z I O N E

[ART. 39, COMMA 1., LETT. A) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE]


Al Signor Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale


I sottoscritti Avv. Prof. Pierluigi Gilli, n.q. di Capogruppo, ed il Rag. Pierluigi Bendini, Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare “Unione Italiana”, ai sensi dell’art. 39, comma 1., lett. a) del Regolamento del Consiglio Comunale,
chiedono
che sia inserita nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale per esse-re discussa e sottoposta a votazione con urgenza la seguente

mozione

Oggetto: REVOCA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERA N. 90 DEL 14 APRILE 2011 DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI
 CONSEGUENTI E CONNESSI.

Premesso
i. che la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale, intitolata “provvedimenti di moderazione del traffico. Delimitazione delle aree soggette a velocità limitata. Zone 30”, ha stabilito di delimitare le aree soggette a velocità limitata a 30 km/h e ciò ai sensi del’art. 7 del C.d.S., D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, secondo cui (comma 9) i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (non tutto il comma 9. è riportato nella delibera), ed ha determinato, allo scopo, di suddividere in nove (9) zone il territorio cittadino;
ii. che, di fatto, tale provvedimento di carattere generale ha reso praticamente tutta la città “zona 30”, fatte salve alcune eccezioni (zona industriale ed alcune strade principali), tanto che, per delimitare i confini delle 9 “zone 30”, sono state utilizzate le strade rimaste soggette al limite dei 50 all’ora;
iii. che l’art. 7 del C.d.S, cit., dà competenza alla Giunta Comunale di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (né le une, né le altre sono zone 30), nonché LE ZONE di particolare rilevanza urbanistica, ossia di individuare - perimetrandole - delle eccezioni limitate rispetto al territorio comunale (tant’è che l’art. 7 cit. non considera l’eventualità di delimitare in tal senso tutta una città e letteralmente usa il plurale “zone”);
iv. che l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce, al comma 1.: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”, di tal che, il regime normale, ordinario, esteso a tutt’Italia, della velocità veicolare nelle strade urbane è di 50 km/h;
v. che, stabilito il principio generale, il C.d.S. prevede anche la possibilità di ecce-zione ed il comma 2. dell’art. 142 cit., recita infatti: “2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
vi. che tale facoltà dev’essere esercitata con precisa motivazione a supporto della deroga al criterio generale e secondo le direttive impartite dal Ministro dei Trasporti;
vii. che, invero, il cit. comma 2., seconda parte del predetto art. 142 C.d.S. stabilisce altresì: Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1.”;
viii. che, in logica conseguenza e corretta applicazione ermeneutica:
1) le eccezioni all’art. 142, 1° comma CdS, devono riguardare alcune zone, previamente individuate dalla Giunta Comunale, e non un’intiera città, neppure de facto;
2) i limiti minimi possono essere diminuiti in determinate strade e tratti di stra-da e secondo le direttive del Ministero: strade e tratti di strada non sono assimilabili all’intiero (o pressoché intiero) apparato stradale di una città; in ogni caso, occorre adeguarsi alle direttive del Ministero, gerarchicamente superiore;
3) i provvedimenti derogatòri dei limiti generali ordinari hanno una portata temporale limitata, poiché gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari: si tratta, quindi, di eccezioni, che devono essere rigorosamente motivate caso per caso e non con generiche ragioni di sicurezza o di coerenza con il proprio programma elettorale (come si legge nell’ordinanza de qua);
ix. che l’art. 343 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. prevede limitazioni temporanee di velocità, con riferimento all’art. 142 del C.d.S.: “1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali”, sicché è consentito solo temporaneamente e per occasioni particolari limitare la velocità, poiché l’eccezione rientra nel campo eventi speciali, bisognosi di temporanei provvedimenti ad hoc.
x. che, pertanto, la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Comunale appare affetta dai vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, laddove attribuisce alla Giunta stessa il potere (che non ha) di estendere di fatto e sostanzialmente all’intero territorio cittadino la qualificazione di ZONE di particolare rilevanza urbanistica (anzi: zone 30) come necessario presupposto per l’applicazione del regime delle zone 30.
xi. che, in effetti, nel punto 1. dispositivo della deliberazione in esame, la Giunta dichiara esplicitamente di delimitare le aree soggette a velocità limitata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del C.d.S., così rivelando il vero scopo della deliberazione stessa, che nulla ha a che fare con la norma cui viene messa in relazione: questa parla, infatti, di aree pedonali e zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”;
xii. che il cit. comma 8 è di questo letterale tenore: “zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”;
xiii. che la norma erroneamente invocata parla sempre al plurale di zone che abbiano peculiari caratteristiche, talmente evidenti da richiedere provvedimenti eccezionali;
xiv. che non sono tali interi quartieri della città, ove si ravvisano caratteristiche disomogenee per la destinazione urbanistica (residenziale, commerciale, produttiva, pubblica, ecc.), per il calibro e la conformazione delle strade, per la frequentazione e l’affollamento, sicché, anche se surrettiziamente si è frammentato il territorio cittadino in 9 zone, appare evidente che, di fatto, è la città nel suo complesso ad essere stata unitariamente considerata zona di particolare rilevanza urbanistica;
xv. che siffatta interpretazione inammissibile della normativa ha lo scopo di eludere la norma (il C.d.S.) che, come atto avente forza di legge, è dotato di forza imperativa e non può essere scavalcato da un mero atto amministrativo di organo gerarchicamente inferiore, qual è la Giunta Comunale;
xvi. che le ordinanze dirigenziali del 14 aprile 2011, conseguenti, connesse ed applicative della deliberazione della Giunta Comunale de qua sono inevitabilmente affette dagli stessi vizi di incompetenza, eccesso e sviamento di potere e di violazione di legge, poiché danno esecuzione ad una delibera giuntale illegittima e sono prodromici di provvedimenti di carattere generale e non eccezionalmente temporaneo derogativo della legge;
xvii. che, in propòsito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 4 aprile 2011, ha posto princìpi costituzionali precisi in materia di potere di ordinanza (sindacale e/o di competenza dirigenziale, aventi lo stesso effetto) ed ha ribadito che:
1) deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977);
2) in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa;
3) i provvedimenti amministrativi che incidono sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, devono essere conformi all’ordinamento superiore. Infatti, la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge (art. 23 Cost.);
4) la mera discrezionalità amministrativa (politico-amministrativa) slegata dalla gerarchia delle norme vìola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un àmbito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge (nel caso di specie, il Codice della Strada);
xviii. che la delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale, intitolata “provvedimenti di moderazione del traffico. Delimitazione delle aree soggette a velocità limitata. Zone 30” ha dunque invaso il campo delle competenze e delle attribuzioni di altri organi, il Parlamento e la riserva di legge;
xix. che le leggi sono provvedimenti di carattere generale, come il Codice della Strada, di tal che, se ogni Comune fosse libero di imporre le proprie regole, avremmo in Italia non una disciplina stradale coerente ed unitaria, ma una giungla normativo-municipale irrazionale e scoordinata; più di 8.100 ordinamenti speciali (tanti sono i Comuni italiani), con infinite varianti sui limiti di velocità;
xx. che, sulla base della deliberazione de qua e dei provvedimenti dirigenziali attuativi sono state elevate contravvenzioni a carico di cittadini che, alla guida dei loro autoveicoli, hanno superato la velocità di km. 30 orari (più il 5% di tolleranza), laddove il limite sarebbe dovuto essere quello ordinario per le strade urbane stabilito dall’art. 142, 1° com. del Codice della Strada in 50 km. orari;

considerato

che è doveroso per ogni organo amministrativo provvedere senza indugio a revocare e/o emendare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti affetti da illegittimità, u-nitamente a tutti gli atti conseguenti e connessi;

ciò premesso

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. (………………………), espressi nei modi di legge, astenuti i Signori ………………………., contrari i Signori …………………………………….. su n. .. (………………….) Consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. di approvare il testo della presente mozione, come da paragrafi i.-xx. della premessa e, conseguentemente, di impegnare il Sindaco e la Giunta Municipale, ciascuno nelle rispettive competenze, a tradurre il testo della presente mozione in una deliberazione della Giunta Comunale di revoca della delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data odierna;
2. di impegnare il Sindaco, la Giunta Municipale, il Dirigente della Polizia Locale ed ogni funzionario aventene competenza, ciascuno nelle rispettive attribuzioni e con appòsiti provvedimenti, a revocare ed annullare, in sede di autotutela, i processi verbali di contestazione di contravvenzione al limite di velocità di 30 km. orari (più 5% di tolleranza) redatti nei confronti di chiunque durante la vigenza della delibera n. 90 del 14 aprile 2011 della Giunta Municipale e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi, nonché di dichiarare nulle e/o annullare le sanzioni pecuniarie connesse e l’eventuale decurtazione dei punti dalla patente, disponendo la restituzione agli aventi diritto delle sanzioni già pagate, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data odierna;
3. di impegnare il Sindaco, la Giunta Municipale, con l’ausilio della Commis-sione Territorio, a presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione avente ad oggetto l’istituzione nel Comune di Saronno di alcune ben circoscritte “Zone 30”, in cui il limite di velocità per i veicoli sia fissato a 30 km. all’ora esclusivamente nei pressi di luoghi sensibili, come (ma non tassativamente) scuole, asili d’infanzia, chiese, ospedale, municipio, cimiteri, centri sportivi e limitatamente agli orari ritenuti più utili per la migliore sicurezza della popolazione;
4. di dare comunicazione della presente mozione ai Cittadini mediante pubblicazione sulla stampa comunale e sul sito istituzionale del Comune entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data odierna.

Successivamente, con voti favorevoli n. (………………………), espressi nei modi di legge, astenuti i Signori ………………………., contrari i Signori …………………………………….. su n. .. (………………….) Consiglieri presenti,

il Consiglio Comunale

5. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del cit. D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per evidenti motivi d’urgenza.
Con ossequio.
Saronno, li 1° settembre 2011.


Avv. Prof. Pierluigi Gilli
Capogruppo di “Unione Italiana”


Rag. Pierluigi Bendini
Consigliere Comunale di “Unione Italiana”


Ricami (50): Saronno Servizi divorata dalla "politica"


Siamo portati per natura a supporre che gli aspiranti alla santità e chi l’abbia già conseguita per ragioni onomastiche siano scrupolosamente veritieri e dediti alla trasparenza.
D’altra parte, per habitus professionale, abbiamo l’abitudine di fondare ogni giudizio su documentazione provata.
Proprio dal confronto di documenti e dichiarazioni, spesso spuntano – inesorabili – le discrepanze.
A comprova, la lettura delle esternazioni sindacali ed assessorili in merito alla situazione di Saronno Servizi s.p.a. ci ha portato a smentire la nostra supposizione iniziale.
Com’è noto, ben tre Consiglieri su cinque del Consiglio d’Amministrazione di Saronno Servizi s.p.a. – nominato nemmeno un anno fa – si sono dimessi, sicché l’intiero Consiglio viene travolto dal venir meno della maggioranza dei suoi componenti (tutta riferibili all’attuale provvisoria maggioranza).
Secondo il Santo, Assessore al Bilancio, infatti, «tale scelta era stata presa per razionalizzare i costi della politica e delle strutture amministrative»: insomma, un gesto encomiabile e di grande significato.
Il Sig. Sindaco, per contro, imporporito dall’imbarazzo, non ha osato negare che ci fossero incomprensioni tra i Consiglieri (tutti di maggioranza) del C.d.A., sicché, pudicamente, ha comunicato che «per il bene della società, dopo diverse discussioni si è ritenuto di chiedere ai componenti di rimettere il mandato». E motiva ambiguamente: «D'accordo con gli altri comuni che fanno parte della società contiamo di avere presto un nuovo consiglio di amministrazione, forse anche di tre membri, in maniera di tagliare ulteriormente i costi».
Dunque, le massicce dimissioni sono state date per il bene della società: se ne deve dedurre, quindi, che quel C.d.A., per dissidi interni, si dedicava più a lotte intestine che all’amministrazione seria e proficua della società, per il suo bene?
Per capire meglio, ci siamo immersi nella lettura dei verbali delle sedute del C.d.A. nouvelle vague di Saronno Servizi, ammirati per il linguaggio sontuosamente tecnico e difficile, infarcito di termini inglesi oggi alla moda, degno di veri manager; al di là di ciò, abbiamo capito, direttamente e senza la mediazione delle interpretazioni sindacal-assessorili.
Dunque, lo sbandierato taglio dei costi è la foglia di fico che non riesce a nascondere una litigiosa realtà, che appare in tutta la sua crudezza dagli stessi verbali delle riunioni del dimesso Consiglio; eccone una piccola cernita, tratta dai verbali stessi:
-          16 febbraio 2011: approvazione del nuovo organigramma aziendale e riorganizzazione: la proposta del Presidente viene approvata a maggioranza, tre contro due (di cui uno «dichiara il proprio dissenso rispetto ad un organigramma all’interno del quale siano affidate attribuzioni a soggetti che egli ritiene non qualificati  e sostiene che l’organigramma risulta squilibrato»);
-          7 marzo 2011: il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza, tre contro due (di cui uno si astiene e l’altro «chiede che venga messa a verbale una propria dichiarazione di voto, il cui testo, dattiloscritto e sottoscritto, consegna contestualmente al segretario», scontento di quanto verbalizzato);
-          15 aprile 2011: approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2010: un Consigliere «dichiara di dissentire rispetto all’assoggettamento dell’approvazione del bilancio a procedura di controllo analogo»;  il Presidente «riafferma la piena legittimità del proprio operato»; un altro Consigliere «esprime le proprie riserve in ordine alla perdurante mancanza, alla data, di un bilancio di previsione che rappresenti il tendenziale andamento aziendale per l’anno 2011». Il bilancio è approvato con un’astensione;
-          28 giugno 2011: 4° punto all’o.d.g.: un consigliere «esprime una decisa censura in ordine all’operato del Presidente e dichiara di avere preso personalmente contatto con (omissis) al fine di ottenere chiarimenti e di avere acquisito dallo stesso un documento»; il Presidente «dichiara la propria perplessità circa il fatto che la richiesta di chiarimento non fosse stata richiesta dal Consigliere allo stesso Presidente e soprattutto circa il fatto che il Consigliere, essendo entrato in possesso di documenti che sarebbero stati prodotti ad uso della società, abbia omesso di protocollarli, trattenendoli in via personale ed esclusiva»; il medesimo Consigliere «reitera la censura, di cui chiede venga messa a verbale espressa menzione».
Basta così! Ne emerge un clima di sospetto, di sfiducia reciproca, di invasioni di campo, di dissensi sugli atti fondamentali della società che non ha impedito, tuttavia, di introdurre una nuova consulenza per il controllo di gestione del costo di € 30.000,00 annui (più oneri di legge) e di ampliare un’altra consulenza, raddoppiandola ad € 50.625,00 annui (più oneri di legge), nonché di mantenere quelle già in corso (sedute del 13 e 23 dicembre 2010, periodo natalizio, di cadeaux e cotillons).
Ma i contrasti non si limitavano a quelli tra consiglieri; ce n’era un altro, radicale e di metodo, con il Comune di Saronno, socio di pressoché totale maggioranza; infatti, la filosofia consiliare era ben espressa nel verbale del 16 febbraio 2011, in cui si dichiarava perentoriamente che «il Consiglio, nella sua composizione collegiale, resta sempre il dominus (sic) dell’azienda, come tale titolare di un potere di indirizzo, supervisione strategica, verifica della corretta gestione degli assetti strutturali e del loro funzionamento»; ci permettiamo di notare che il dominus di una persona giuridica qual è un società per azioni è l’assemblea dei soci, che sono i proprietari della società, massime quando i soci sono dei Comuni, i cui rappresentanti sono solo quelli legittimamente eletti dai cittadini; il C.d.A. è un organo esecutivo; qualcuno l’avrebbe dovuto dire ai Signori Consiglieri...
Per l’appunto, l’ìnclito Assessore Santo, all’assemblea della società del 19 maggio 2011, si esprimeva così: «circa le difficoltà presenti all’interno del Consiglio, come segnalate dal Presidente, precisa che la disciplina della società ed il rapporto della stessa con l’Amministrazione Comunale sono influenzati dagli artt. 2497 e ss. del codice civile, riguardanti la direzione e il coordinamento di società, oltre che dalle regole sul controllo analogo previste dalla normativa pubblica». Proseguiva: «vi è dunque, in determinate situazioni, una necessitata prevalenza delle scelte dei soci su quelle dell’Organo Gestorio, stante che, attraverso l’obbligatoria previsione statutaria del controllo analogo, la relazione tra i soci e la società risulta riconducibile ad una forma di delegazione interorganica». Pertanto, concludeva piamente: «Tale peculiare modalità di conduzione della società ha creato un confronto molto serrato all’interno del Consiglio d’Amministrazione, che ci si augura possa presto sfumare» e chiosava: «resta il fatto che occorre che la società sia messa in grado di funzionare nell’interesse dei soci ed a tal fine è necessario che il problema venga risolto in radice sul piano politico (sic!)».
Al di là del linguaggio semiesoterico, in altre parole si riconosceva apertamente il contrasto all’interno del C.d.A.; il contrasto di questo con il Comune-socio; la rivendicazione del Comune-socio di dire al C.d.A. che cosa fare; altro che Consiglio = dominus dell’azienda! Mera cinghia di trasmissione di decisioni prese altrove, dalla politica, perché il Consiglio doveva ancora «essere messo in grado di funzionare»….
Il cit. Assessore, comunque, ha pure trovato il tempo di «dichiarare la propria soddisfazione per il risultato di bilancio (2010), che presenta un utile dopo due anni di chiusura in perdita che avevano creato difficoltà al bilancio comunale».
E qui pecca di omissione e di guasconeria (pensieri, opere ed omissioni), reiterate in altre dichiarazioni alla stampa rese con il turibolo fumigante pro se ipso: dimentica, infatti, l’ìnclito, che il “suo” C.d.A. ha “gestito” la società per pochi mesi nel 2010 (occupandosi di organigrammi, studi, approfondimenti, consulenze e… contrasti) e che il bilancio previsionale del 2010 era stato approvato dal precedente C.d.A., che aveva, appunto, già previsto un utile di circa € 40-50.000,00!
La previsione altrui è stata dunque rispettata, non certo per merito dei nuovi arrivati; ma l’Assessore ne mena vanto, anche se, il 19 maggio 2011, deve riconoscere che «occorre che la società sia messa in grado di funzionare nell’interesse dei soci», mentre il Sig. Sindaco, come riportato all’inizio, ha ammesso che «per il bene della società, dopo diverse discussioni si è ritenuto di chiedere ai componenti di rimettere il mandato».
Bellissimo risultato di questa Amministrazione e di questo C.d.A. presentato come «una squadra di esperti, preparati e non politici» (sicuramente un ex segretario cittadino dei D.S. – di per sé degnissima persona - non rientra nella categoria dei politici…..):  siamo a 11 a 1; il precedente Presidente ha amministrato Saronno Servizi per 11 anni, raddoppiando più volte il fatturato; l’attuale è durato neanche un anno, come il suo superbo, intellettuale e manageriale C.d.A., che non ha fatto nulla di originale e, tra l’ansia di epurare il pregresso e la litigiosità inerna, si è limitato all’ordinaria amministrazione per fortuna affidata a capaci funzionari.
Siamo tornati ai governi balneari, alla faccia della stabilità.
Saronno Servizi s.p.a può aspettare e schiacciare un pisolino, mentre i nostri (provvisori) strateghi e reggitori di sinistra si perdono in discussioni poiché, secondo il Sant’uomo, «è necessario che il problema venga risolto in radice sul piano politico».
Impressionante.
In che mani siamo finiti?

domenica 4 settembre 2011

Ricami (49): gli smemorati di Villa Gianetti

  
Dal sito del Comune apprendiamo che domenica 25 settembre 2011, dalle ore 16.00, in occasione delle giornate europee del patrimonio, si riscoprirà Villa Gianetti.
Nel volantino illustrativo della manifestazione, si ricostruisce la storia, anche la più recente, della Villa: “Dopo un periodo di sottoutilizzo, il complesso fu compiutamente ed adeguatamente restaurato, anche grazie alla passione e competenza, con cui seguirono i lavori tutti i funzionari del Settore Stabili dell’Assessorato alle Opere Pubbliche, e nel 2003 poté essere recuperato a nuove funzioni pubbliche”.
Parole lievi ed esornative: quello che viene ricordato come “sottoutilizzo”, in verità, va letto come “totale abbandono”, allorquando la Villa fu lasciata in balìa di chiunque, al punto che parte dei pregiati pavimenti di legno furono bruciati in allegri fuocherelli dagli sbandati che vi trovavano ricetto (senza nulla togliere al grande impegno dei funzionari comunali, davvero encomiabile, quei lavori sono orfani,  non si sa da chi furono voluti e seguiti con altrettale impegno e passione; non certo da chi oggi li esalta, che erano di tutt’altro avviso).
Nel 2000/2001, utilizzando parte del cospicuo lascito involontario dell’Amministrazione di sinistra (c’erano 7 miliardi di lire rimasti da anni inutilizzati nelle pieghe del bilancio), la mia prima Amministrazione decise di por mano ai restauri di Villa Gianetti.
Come non rammentare i sarcasmi dell’allora opposizione? Sinceramente, solo l’attuale Sindaco si distinse per onestà intellettuale parlando di “scelta coraggiosa”; ma i suoi compagni d’avventura, non la mandarono giù: con toni sdegnosi, qualcuno definì il progetto di basso profilo, tanto che sarebbe stato meglio lasciare la Villa così com’è (in rovina!); altri, oggi potentissimi, preconizzarono che, dopo i restauri, Villa Gianetti restaurata sarebbe stato uno scatolone vuoto.
Si è visto! Oggi, auspice l'ìnclita provvisoria Amministrazione (I.P.A.), Villa Gianetti è un gioiello del patrimonio, meritevole di visite popolari.
Finalmente se ne sono accorti… E magari non rideranno più, con la consueta albagìa di snob antropologicamente superiori, del lavoro fatto da altri o dei begli arredi liberty donati da un benemerito Concittadino (infatti, come si scrive nel cit. volantino, “la storica e nobile Casa, è divenuta degno luogo di rappresentanza della Città”).
Magari non si turberanno più se gli anni dell’abbandono di Villa Gianetti furono da me definiti colpevoli, come scrissi a bella posta nell’epigrafe commemorativa dell’inaugurazione avvenuta il 2 giugno 2003 (incluso il restauro della bella Madonna sulla facciata, che era stata oggetto di scherno e di sputacchiamenti, per i quali talune devote al centro-sinistra avevano sollevato un’indecorosa polemica nei miei confronti e non verso chi la Villa aveva così ridotto a furia di chiacchiere e di funambolici progetti…):

DOMUS  HAEC   PRAECLARA
MULTOS  PER  ANNOS  MUNICIPALES  AEDES
EX  HOMINUM  AC  TEMPORIS  INCURIA  EREPTA
SERONIENSIUM  CIVIUM  COMMODITATI
LARGE  EFFUSEQUE  RESTITUTA
ANNO  DOMINI  MMIII  MENSE  IUNIO  DIE  II
LVII  AB  ITALICA  REPUBLICA  CONDITA (*)

(*) “Questa nobile casa, per molti anni sede del Municipio, strappata all’incuria degli uomini e del tempo, con larghezza ed abbondanza fu restituita all’uso dei concittadini Saronnesi il giorno 2 giugno dell’anno 2003, nel 57° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana”.

L’inaugurazione fu un vero evento, dei Saronnesi, più che degli Amministratori (si veda “Città di Saronno” – oggi il periodico non c’è più… - del luglio 2003). Fu anche l’occasione per inaugurare il piccolo, ma delizioso Centro Studi sul Chiarismo intitolato al saronnese pittore Francesco De Rocchi, alcune opere del quale, per la generosa munificenza della figlia Pier Rosa, sono tuttora esposte in comodato presso Villa Gianetti: così – oggi – lo descrive il cit. volantino con sorprendente entusiasmo:  Particolarmente significativo è stato l’insediamento di una struttura museale dedicata al movimento pittorico assunto a notorietà come Chiarismo e ciò per ricordare un importante esponente di tale espressione artistica: Francesco De Rocchi, nato a Saronno nel 1902 e ivi sepolto, nel cimitero maggiore”.
Villa Gianetti, dunque, è tornata a risplendere da qualche anno; i suoi giardini, a breve, a quanto si apprende, saranno anche dotati di un impianto wireless, ciliegina su una bella torta, di cui mi compiaccio: segno dei tempi e segno dell’importanza che la Villa ha riconquistato nel cuore dei Saronnesi.
Confortato da tante conversioni postume di illustri smemorati, concludo rinfrancato con le parole che scrissi nel 2003 per il recupero della Villa Comunale: “Tanti eventi si sono succeduti in questo edificio, da quando, acquistato nel 1923 per essere destinato a sede municipale, ha ospitato per quasi settant’anni il Comune, conquistandosi un posto d’onore nei riferimenti precisi dei Saronnesi; qui si sono alternate Amministrazioni ed Amministratori, qui si sono segnate le tappe fondamentali della nostra vita civica: questa vecchia Signora torna alle origini; abbiamo saldato un debito con le generazioni che ci hanno preceduto; tocca ai Saronnesi, d’ora innanzi, rendere viva e frequentata la loro casa. Non dubito che sarà così; personalmente, sono orgoglioso per quanto fatto, con spirito di… saronnesità e di affetto per la nostra città”.
L’orgoglio mi è rimasto (anche per Piazza Santuario, oggi ridotta a parcheggio; per Piazza San Francesco; per la Civica Sala Consiliare “Vanelli”; per i pennoni in piazza Libertà; per l’auditorium “A. Moro” restaurato; per il quadrato militare al Cimitero; ecc., ecc.).
Chissà quali sentimenti albergano in chi è di memoria corta e si deve accontentare di magnifiche realizzazioni, come un lussuoso ricovero per biciclette in Municipio e poco più: in un anno e mezzo, non s’è visto altro; tante parole, obamicamente ispirate, invece, sì.